Associazione Ticinese Mastri Gessatori

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Associazione Ticinese Mastri Gessatori e Plafonatori

 

STATUTO

I. Ragione sociale e principi

Art. 1 Ragione sociale e sede

  1. Con la ragione sociale “Associazione Ticinese Mastri Gessatori e Plafonatori” (in seguito “Associazione”) è costituita un’associazione apolitica ed aconfessionale di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero.
  2. La sede dell’Associazione è nello stesso luogo del domicilio del presidente pro tempore.

Art.2 Obiettivi e scopi

L’Associazione si prefigge:
a. una chiara definizione dei lavori che rientrano nell’ambito peculiare delle opere in gesso, d’intonacatura, plafoni ribassati, pareti prefabbricate, pavimenti tecnici o sopraelevati e varie opere che rientrano nell’attività specifiche della categoria e nella costruzione a secco;

b. il promovimento della professione attraverso iniziative atte ad incrementare ed a diffondere i suddetti lavori;

c. la tutela degli interessi dei membri in tale campo;
d. l’incremento della formazione degli apprendisti e degli operai specialisti della categoria;

e. la presenza nella Commissione Paritetica Cantonale per gli interessi della categoria.

II. Finanze

Art.3 Principi

  1. L’anno contabile corrisponde all’anno solare.
  2. Il comitato allestisce annualmente il preventivo, nonché il consuntivo ed il bilancio entro il 31 marzo, che verranno sottoposti all’assemblea ordinaria per approvazione.

Art. 4 Entrate

I soci versano annualmente all’Associazione entro il 31 marzo il contributo sociale di CHF 500.-.

Art. 5 Uscite

Le uscite non devono superare il preventivo. Eventuali maggiori uscite sono possibili se i mezzi dell’Associazione o sussidi speciali lo permettono.

III. Rappresentanza

Art. 6 Diritto di firma

  1. L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle sue obbligazioni. È esclusa la responsabilità personale dei membri del comitato e dei soci per obbligazioni dell’Associazione.
  2. L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle sue obbligazioni. È esclusa la responsabilità personale dei membri del comitato e dei soci per obbligazioni dell’Associazione.

Art. 7 Responsabilità

  1. L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle sue obbligazioni. È esclusa la responsabilità personale dei membri del comitato e dei soci per obbligazioni dell’Associazione.
  2. È fatto salvo il diritto di regresso dell’Associazione nei confronti dei membri del comitato e dei soci in caso di dolo o negligenza grave.

IV. Soci

Art. 8 Principi

Possono essere ammesse all’Associazione le ditte iscritte al Registro di Commercio che eseguono prevalentemente lavori elencati all’art. 2 lettera a) del presente statuto.

Art. 9 Ammissione

Le domande di adesione all’Associazione vanno indirizzate al presidente, il comitato le vaglia e decide liberamente in merito.

Art. 10 Qualità di socio

  1. La qualità di socio si acquisisce con l’accettazione della domanda di adesione ed è confermata annualmente con il pagamento del contributo sociale e della cauzione prevista dal Decreto del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2011.
  2. La qualità di socio cessa se non sono più adempiuti i requisiti del presente statuto oppure con il mancato pagamento del contributo sociale o della cauzione.
  3. Il comitato verifica ogni anno, indicativamente nel corso del mese di gennaio, che i requisiti di cui all’art. 2 e 10 del presente statuto siano adempiuti.
  4. Ogni socio che cessa di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11 Doveri

  1. Ogni socio si obbliga a rispettare lealmente questo statuto, nonché le decisioni che saranno prese dall’assemblea e dal comitato nell’ambito delle rispettive competenze.
  2. Qualora ci fosse una denuncia per concorrenza sleale da parte di un socio, dopo la relativa inchiesta e la discussione in seno al comitato, esso potrà essere espulso dall’Associazione e deferito alle autorità cantonali competenti.
  3. Il comitato ha inoltre facoltà di pronunciare una sanzione pecuniaria che va da un minimo di CHF 100.- ad un massimo di CHF 5'000.- in caso di concorrenza sleale. Contro le decisioni del comitato in ambito di sanzioni è data la facoltà di ricorso all’assemblea, che decide in via definitiva.
  4. Un socio che non richieda il riversamento degli eventuali ristorni di sua spettanza entro la fine dell’anno di riferimento, perde il diritto a ricevere questo importo.

Art. 12 Dimissioni

Le dimissioni vanno rassegnate mediante lettera raccomandata indirizzata al segretariato dell’Associazione per la fine dell’anno solare, con il preavviso di almeno tre mesi.

Art. 13 Esclusione

  1. L’assemblea può pronunciare l’esclusione di un socio dall’Associazione - previa sua audizione - qualora sussistano motivi gravi. È riservato l’art. 11 cpv. 2 del presente statuto.
  2. Sono ad esempio considerati motivi gravi, nell’ambito di una gara d’appalto per un concorso pubblico, la presentazione di un’offerta ingannevole, contenente disposizioni manifestamente insostenibili dal punto di vista finanziario, delle tempistiche di realizzazione e di fornitura del materiale, del personale impiegato oppure di qualsiasi altra informazione non veritiera. È inoltre considerato motivo grave l’accertata violazione del CCL.

V. Organizzazione
Art. 14 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:
a. l’assemblea generale (organo decisionale)
b. il comitato o direzione (organo esecutivo)

a) Assemblea generale
Art. 15 Convocazione

  1. L’assemblea generale si riunisce, su convocazione del comitato, almeno una volta all’anno, di regola nel corso del mese di marzo.
  2. Il presidente o almeno un terzo dei soci possono convocare un’assemblea generale straordinaria. All’ordine del giorno devono essere menzionati i motivi della convocazione.
  3. La convocazione all’assemblea, unitamente all’ordine del giorno, avviene per iscritto e deve essere inviata con almeno 30 giorni di preavviso sulla data prevista per l’assemblea.
  4. Il comitato decide sulle modalità di convocazione.

Art. 16 Svolgimento dell'assemblea

L’assemblea è diretta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal segretario. In caso di elezioni verrà scelto un presidente di giornata.

Art. 17 Competenze

L’assemblea ha potere decisionale su tutte le competenze accordate dalla legge e dai presenti statuti, in particolare:
a. elezione del presidente
b. elezione e destituzione del comitato
c. approvazione degli statuti
d. adozione di regolamenti interni e ratifica di eventuali accordi presi con terzi
e. approvazione del preventivo
f. approvazione dei conti e scarico del comitato
g. espulsioni dall’Associazione
h. scioglimento dell’Associazione

Art. 18 Procedura decisionale

  1. Ogni assemblea convocata secondo gli statuti è atta a deliberare ed ha potere decisionale. Non è previsto alcun quorum minimo di presenze, fatte salve le decisioni dell’art. 17 lettera g) e lettera h) del presente statuto, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i soci dell’associazione.
  2. Tutti i soci hanno diritto ad un voto. Il diritto di voto è sospeso nei casi previsti dalla legge.
  3. Ogni socio ha diritto a prendere la parola ed esprime la propria opinione.
  4. Il presidente o il suo sostituto possono limitare il diritto di esprimersi dei soci qualora ne venga abusato.
  5. Le elezioni e le votazioni sono tenute per alzata di mano, è fatto salvo il diritto di un terzo dei soci di richiedere il voto segreto scritto.

b) Direzione
Art. 19 Composizione

  1. Il comitato direttivo o direzione (in seguito “comitato”) è composto da 5 persone, vale a dire un presidente, un vicepresidente e tre membri. Verranno inoltre nominati due membri supplenti.
  2. Il comitato può, in caso di necessità, nominare un segretario, che potrà essere un suo membro o una persona esterna al comitato. In quest’ultimo caso il segretario funge da verbalizzante e non ha diritto di voto.

Art.20 Elezione

  1. Ad eccezione della carica di presidente, attribuita dall’assemblea, le cariche vengono attribuite internamente al comitato. L’assemblea ha diritto di opposizione.
  2. I membri del comitato sono eletti dall’assemblea per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Il presidente può rimanere in carica al massimo 3 legislature (12 anni).

Art.21 Competenze

  1. Il comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il comitato è competente in tutte le questioni che non spettano, per legge o secondo il presente statuto, all’assemblea generale.
  3. Il comitato può emanare, se lo ritiene utile, regolamenti tecnici ed amministrativi.
  4. Qualora nominato, il segretario verbalizza le decisioni del comitato e dell’assemblea, cura l’incasso dei contribuiti sociali e la corretta tenuta dei conti. Egli è inoltre responsabile nei confronti del comitato e dell’assemblea per la diligente esecuzione delle loro istruzioni.

Art.22 Riunioni

  1. Il comitato si riunisce ogni qualvolta la gestione dell’Associazione lo richieda, ma perlomeno quattro volte all’anno.
  2. Le riunioni sono convocate dal presidente o da almeno tre membri del comitato.

Art.23 Decisioni

  1. Il comitato, dopo discussione, delibera sulle questioni di sua competenza tramite votazione per alzata di mano. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei membri presenti.
  2. Ogni membro del comitato ha diritto ad un voto.
  3. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

c) Ufficio di revisione
Art.24 Organo di revisione

L’Associazione non dispone di un organo di revisione, bensì unicamente di un ufficio di controllo interno, che non verrà menzionato a Registro di commercio.

VI. Revisione degli statuti e scioglimento
Art. 25 Revisione degli statuti

  1. Un’istanza di revisione degli statuti può essere presentata da almeno due terzi dei soci o dal comitato.
  2. Il comitato si incarica di elaborare i nuovi statuti secondo i desideri espressi dai soci.

Art.26 Scioglimento

  1. L’Associazione viene sciolta con decisione di almeno due terzi dei soci in occasione di un’assemblea generale.
  2. Il comitato pro tempore è incaricato di svolgere le pratiche di liquidazione dell’Associazione.

Art.27 Capitale

  1. Un eventuale capitale sociale rimanente dopo lo scioglimento dell’Associazione va devoluto ad una persona giuridica avente scopi simili all’Associazione.
  2. L’assemblea che scioglie l’Associazione deciderà il nome del beneficiario e l’eventuale limitazione di utilizzo del capitale sociale rimanente.

VII. Entrata in vigore degli statuti
Art. 28 Entrata in vigore

Il presente statuto sostituisce quello modificato in occasione dell’assemblea del 3 aprile 2014 ed entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte dell’assemblea generale ordinaria del 31 marzo 2015.

Il presidente:                  Giancarlo Bonifaccio
Il vicepresidente:            Paolo Canonica


Associazione Ticinese Mastri Gessatori, Intonacatori e Plafonatori
c/o Ruggero Canonica & Figli SA
C.P. 535 - 6807 Taverne
Tel. 091 945 32 41 - Fax 091 945 16 54